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Nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Uf ficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la  Legge di conversione, n. 12/2019, del  Decreto Legge 135/2018 (c.d. “Decre to Semplificazioni”).  

La data di entrata in vigore del provvedimento di conversione è stata il  13 febbraio 2019. L’articolo 3-bis ap porta talune modifiche all’articolo 4  della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011  (recante “Disposizioni in materia di  etichettatura e di qualità dei prodotti  alimentari”), abrogandone i commi 1  e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e  10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12. In Italia,  l’obbligo di indicazione d’origine esiste  solo per i prodotti lattiero - caseari, per  la pasta, per il riso e per il pomodoro.  L’Unione Europea ha esteso l’obbligo  anche alla carne fresca, alla frutta,  alla verdura fresca, alle uova, al miele,  all’olio extravergine di oliva e al pesce,  lasciando però fuori, ad es., i salumi  e prosciutti, i succhi e le marmellate.  Con questa nuova disposizione viene  data la possibilità di estendere a tutti  i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di  provenienza geografica degli alimenti.  La disposizione sull’obbligo di indicare  in etichetta l’origine e la provenienza,  per essere operativa, necessita tutta via, di un apposito decreto esecutivo.  In particolare, con l’articolo 3-bis: 1.  vengono abrogati i commi 1 e 2 che  prevedono: 

a) di riportare nell’etichetta dei pro dotti alimentari commercializzati,  trasformati e non, l’indicazione  del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa  dell’Unione Europea, l’eventuale  utilizzazione di ingredienti in cui vi  sia la presenza di organismi geneticamente modificati. in qualunque  fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al  consumo finale (comma 1);  

b) di riportare, per i prodotti alimen tari non trasformati, l’indicazione  del luogo di origine riguardo il Pa ese di produzione dei prodotti. Per  i prodotti alimentari trasformati,  l’indicazione riguarda il luogo in cui  è avvenuta l’ultima trasformazione  sostanziale e il luogo di coltivazione  e allevamento della materia prima  agricola prevalente utilizzata nella  preparazione e nella produzione di  prodotti (comma 2);  

Viene sostituito il comma 3 con tre  nuovi commi nei quali si dispone che,  con decreto del Ministro delle Politi che agricole, alimentari, forestali e del  turismo, d’intesa con il Ministro dello  Sviluppo Economico e il Ministro della  Salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative  nel settore agroalimentare, acquisiti i  pareri delle Commissioni parlamentari  e previo espletamento della procedura  di notifica, dovranno essere definiti:  a) i casi in cui l’indicazione del luogo di  provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli ob blighi di tracciabilità e di etichettatu ra dei prodotti contenenti organismi  geneticamente modificati (OGM);  

b) le categorie specifiche di alimen ti per i quali è stabilito l’obbligo  dell’indicazione del luogo di prove nienza (comma 3-bis);  

c) l’obbligo di indicazione del luogo di  provenienza, ai sensi dell’articolo  26, paragrafo 2, lettera a) del re golamento (UE) 1169/2011, quan do si verifichino le condizioni per  l’applicazione dell’art. 1 del regola mento (UE) n. 775/2018.  

Nel dettaglio, si tratta del caso in cui  l’omissione di tale indicazione possa  indurre in errore il consumatore in me rito alla provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che  accompagnano l’alimento o contenute  nell’etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’ori gine o luogo di provenienza.  

Ricordiamo che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commis sione ha stabilito le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3,  del regolamento (UE) n. 1169/2011.  Esso si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un  alimento è indicato attraverso qualun que mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono  a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in  denominazioni usuali e generiche.  

Nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Uf ficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la  Legge di conversione, n. 12/2019, del  Decreto Legge 135/2018 (c.d. “Decre to Semplificazioni”).  

La data di entrata in vigore del provvedimento di conversione è stata il  13 febbraio 2019. L’articolo 3-bis ap porta talune modifiche all’articolo 4  della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011  (recante “Disposizioni in materia di  etichettatura e di qualità dei prodotti  alimentari”), abrogandone i commi 1  e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e  10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12. In Italia,  l’obbligo di indicazione d’origine esiste  solo per i prodotti lattiero - caseari, per  la pasta, per il riso e per il pomodoro.  L’Unione Europea ha esteso l’obbligo  anche alla carne fresca, alla frutta,  alla verdura fresca, alle uova, al miele,  all’olio extravergine di oliva e al pesce,  lasciando però fuori, ad es., i salumi  e prosciutti, i succhi e le marmellate.  Con questa nuova disposizione viene  data la possibilità di estendere a tutti  i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di  provenienza geografica degli alimenti.  La disposizione sull’obbligo di indicare  in etichetta l’origine e la provenienza,  per essere operativa, necessita tutta via, di un apposito decreto esecutivo.  In particolare, con l’articolo 3-bis: 1.  vengono abrogati i commi 1 e 2 che  prevedono: 

a) di riportare nell’etichetta dei pro dotti alimentari commercializzati,  trasformati e non, l’indicazione  del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa  dell’Unione Europea, l’eventuale  utilizzazione di ingredienti in cui vi  sia la presenza di organismi geneticamente modificati. in qualunque  fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al  consumo finale (comma 1);  

b) di riportare, per i prodotti alimen tari non trasformati, l’indicazione  del luogo di origine riguardo il Pa ese di produzione dei prodotti. Per  i prodotti alimentari trasformati,  l’indicazione riguarda il luogo in cui  è avvenuta l’ultima trasformazione  sostanziale e il luogo di coltivazione  e allevamento della materia prima  agricola prevalente utilizzata nella  preparazione e nella produzione di  prodotti (comma 2);  

Viene sostituito il comma 3 con tre  nuovi commi nei quali si dispone che,  con decreto del Ministro delle Politi che agricole, alimentari, forestali e del  turismo, d’intesa con il Ministro dello  Sviluppo Economico e il Ministro della  Salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative  nel settore agroalimentare, acquisiti i  pareri delle Commissioni parlamentari  e previo espletamento della procedura  di notifica, dovranno essere definiti:  a) i casi in cui l’indicazione del luogo di  provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli ob blighi di tracciabilità e di etichettatu ra dei prodotti contenenti organismi  geneticamente modificati (OGM);  

b) le categorie specifiche di alimen ti per i quali è stabilito l’obbligo  dell’indicazione del luogo di prove nienza (comma 3-bis);  

c) l’obbligo di indicazione del luogo di  provenienza, ai sensi dell’articolo  26, paragrafo 2, lettera a) del re golamento (UE) 1169/2011, quan do si verifichino le condizioni per  l’applicazione dell’art. 1 del regola mento (UE) n. 775/2018.  

Nel dettaglio, si tratta del caso in cui  l’omissione di tale indicazione possa  indurre in errore il consumatore in me rito alla provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che  accompagnano l’alimento o contenute  nell’etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’ori gine o luogo di provenienza.  

Ricordiamo che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commis sione ha stabilito le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3,  del regolamento (UE) n. 1169/2011.  Esso si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un  alimento è indicato attraverso qualun que mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono  a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in  denominazioni usuali e generiche.