È stata pubblicata, sulla Gazzetta Uf ficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la Legge di conversione, n. 12/2019, del Decreto Legge 135/2018 (c.d. “Decre to Semplificazioni”).
La data di entrata in vigore del provvedimento di conversione è stata il 13 febbraio 2019. L’articolo 3-bis ap porta talune modifiche all’articolo 4 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”), abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12. In Italia, l’obbligo di indicazione d’origine esiste solo per i prodotti lattiero - caseari, per la pasta, per il riso e per il pomodoro. L’Unione Europea ha esteso l’obbligo anche alla carne fresca, alla frutta, alla verdura fresca, alle uova, al miele, all’olio extravergine di oliva e al pesce, lasciando però fuori, ad es., i salumi e prosciutti, i succhi e le marmellate. Con questa nuova disposizione viene data la possibilità di estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di provenienza geografica degli alimenti. La disposizione sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine e la provenienza, per essere operativa, necessita tutta via, di un apposito decreto esecutivo. In particolare, con l’articolo 3-bis: 1. vengono abrogati i commi 1 e 2 che prevedono:
a) di riportare nell’etichetta dei pro dotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l’indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione Europea, l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati. in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1);
b) di riportare, per i prodotti alimen tari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine riguardo il Pa ese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2);
Viene sostituito il comma 3 con tre nuovi commi nei quali si dispone che, con decreto del Ministro delle Politi che agricole, alimentari, forestali e del turismo, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, dovranno essere definiti: a) i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli ob blighi di tracciabilità e di etichettatu ra dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM);
b) le categorie specifiche di alimen ti per i quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di prove nienza (comma 3-bis);
c) l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del re golamento (UE) 1169/2011, quan do si verifichino le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 del regola mento (UE) n. 775/2018.
Nel dettaglio, si tratta del caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in me rito alla provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’ori gine o luogo di provenienza.
Ricordiamo che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commis sione ha stabilito le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualun que mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche.
Nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Uf ficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la Legge di conversione, n. 12/2019, del Decreto Legge 135/2018 (c.d. “Decre to Semplificazioni”).
La data di entrata in vigore del provvedimento di conversione è stata il 13 febbraio 2019. L’articolo 3-bis ap porta talune modifiche all’articolo 4 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”), abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12. In Italia, l’obbligo di indicazione d’origine esiste solo per i prodotti lattiero - caseari, per la pasta, per il riso e per il pomodoro. L’Unione Europea ha esteso l’obbligo anche alla carne fresca, alla frutta, alla verdura fresca, alle uova, al miele, all’olio extravergine di oliva e al pesce, lasciando però fuori, ad es., i salumi e prosciutti, i succhi e le marmellate. Con questa nuova disposizione viene data la possibilità di estendere a tutti i prodotti alimentari l’etichettatura obbligatoria con l’indicazione del luogo di provenienza geografica degli alimenti. La disposizione sull’obbligo di indicare in etichetta l’origine e la provenienza, per essere operativa, necessita tutta via, di un apposito decreto esecutivo. In particolare, con l’articolo 3-bis: 1. vengono abrogati i commi 1 e 2 che prevedono:
a) di riportare nell’etichetta dei pro dotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l’indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione Europea, l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati. in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1);
b) di riportare, per i prodotti alimen tari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine riguardo il Pa ese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2);
Viene sostituito il comma 3 con tre nuovi commi nei quali si dispone che, con decreto del Ministro delle Politi che agricole, alimentari, forestali e del turismo, d’intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, dovranno essere definiti: a) i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli ob blighi di tracciabilità e di etichettatu ra dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM);
b) le categorie specifiche di alimen ti per i quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di prove nienza (comma 3-bis);
c) l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del re golamento (UE) 1169/2011, quan do si verifichino le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 del regola mento (UE) n. 775/2018.
Nel dettaglio, si tratta del caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in me rito alla provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l’alimento abbia un differente Paese d’ori gine o luogo di provenienza.
Ricordiamo che il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commis sione ha stabilito le modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualun que mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche.