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Il nuovo regolamento per lo spandimento dei reflui zootecnici

Andrà a sostituire, integrandolo, il D.P.R. 03 del 2013

Tra le novità proposte la più corposa è  il recepimento del Decreto 25/02/2016  che regolamenta le attività di gestione  e di riutilizzo agronomico del digestato, refluo dell’attività di produzione del  biogas. 

Questo materiale, non palabile, viene  equiparato al liquame zootecnico per  quanto attiene alle dosi distribuibili in  base al suo contenuto di azoto. Il periodo minimo di stoccaggio viene in dicato in 120 giorni indifferentemente  dalla tipologia dei materiali in ingresso,  tuttavia tutte le vasche ed i contenito riutilizzati nel processo di digestione  anaerobica, sono considerati utili ai fini  dell’autonomia di stoccaggio. 

Ci sono novità anche nel computo delle  capacità di stoccaggio delle vasche scoperte, per le quali deve essere previsto  un franco di sicurezza di 20 cm per  quelle ubicate in Zona Ordinaria e di 50  cm per quelle site in Zona Vulnerabile  ai Nitrati. Negli allevamenti che producono più di 6000 kg/anno di azoto (72  bovine adulte o 45 bovine in latte con  relativa rimonta o 600 suini da ingrasso)  le vasche di nuova costruzione dovranno avere un setto divisorio per permettere il carico del liquame separato dallo  scarico. 

Anche per il periodo invernale di sospensione degli spandimenti sono previste delle variazioni: fermo restando  fissato in 90 giorni per il letame e per  il liquame o digestato, qualora l’azienda  disponga di terreni investiti a cereali autunno-vernini o foraggere permanenti o  (anche questa è una novità) in presenza di residui colturali, questo periodo  potrà essere traslato entro il 01 novembre ed il 28 febbraio (es. sospensione  dal 14 novembre al 12 febbraio) mentre  con il Decreto attualmente in vigore il  periodo sospensivo dura invariabilmen te per tutti dal 01 novembre fino al 28  gennaio.  

NUOVO SERVIZIO AGROMETEO Fornirà informazioni in tempo utile sul le condizioni meteorologiche 

Il servizio di Agrometeo, introdotto  dall’art. 12 della LR 6/2019 che modifica l’art. 6 della LR 2/2000, si concretizzerà con l’emanazione di specifici  bollettini e avrà lo scopo di fornire in formazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni  meteorologiche favorevoli o sfavorevoli  ai fini dell’applicazione della disciplina  dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, come previsto dall’art.  30, comma 1, lett b) del Regolamento  recante la disciplina dell’utilizzazione  agronomica dei fertilizzanti azotati di  prossima emanazione. In altre parole,  basandosi sulla quantità di precipitazioni dei giorni precedenti la pubblicazione  e le previsioni dei tre giorni immediata mente successivi, il Servizio elaborerà  la possibilità o meno di poter distribuire  il refluo scongiurando pericoli di inqui namento. I bollettini saranno pubblicati  sul sito dell’OSMER e della Regione il  lunedì, il mercoledì ed il venerdì; è tut tora allo studio la possibilità di informa re individualmente tramite mail o sms  i singoli operatori agricoli. Si prevede  l’introduzione sperimentale del sistema  il 15 novembre 2019, agendo in deroga  all’ancora vigente DPR 03/2013. In pratica, pur rimanendo tassativa mente fissato il periodo di sospensione  dal primo dicembre al 31 gennaio (62  giorni) la Regione per mezzo di questi  bollettini agrometeorologici determinerà  in maniera flessibile gli altri 28 giorni di  “fermo spandimenti” in modo da cre are il minimo intralcio alle operazioni  invernali di spandimento e aratura. Ci  si aspetta quindi che, in caso di un andamento meteorologico favorevole, ci  siano nei mesi di novembre e febbraio  numerose “finestre” per poter distribuire i reflui. 

È chiaro che produttori di liquame  sprovvisti di terreni investiti con colture  invernali, dovranno rispettare un periodo  sospensivo di 120 giorni e non potranno  quindi beneficiare di queste innovazioni. 

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DEL PUA PER LE AZIENDE CHE  UTILIZZANO IN UN ANNO PIÙ DI KG 10000 DI AZOTO DI SINTESI

Altra importante novità è la presa di co scienza che l’inquinamento da nitrati  delle falde è funzione di tutto l’azoto di stribuito in superficie e non solo di quello rilasciato dalle deiezioni degli animali,  pertanto qualsiasi azienda agricola che  utilizzi più di 10000 kg di azoto (217 q.li  di urea) dovrà presentare alla Regione il  Piano di Utilizzazione Agronomica.  Ma la nota più dolente è che tutte le  aziende zootecniche che utilizzano in un  anno più di 1000 kg di azoto da reflui  zootecnici in Zona Vulnerabile o che utilizzano digestato in Zona Ordinaria e/o  in Zona Vulnerabile, dovranno tenere  un Registro delle Fertilizzazioni. A dire  il vero questa disposizione era già ope rativa nel D.P.R. 03/2013, ma non è mai  stata generalmente rispettata anche perché non richiesta nei normali controlli.  Con l’entrata in vigore del novo Regolamento, questo dispositivo diventerà uno  strumento primario per il controllo della  correttezza delle applicazioni al suolo  e prevede la registrazione entro trenta  giorni: 

- della data di effettuazione dello spandimento, 

- l’indicazione catastale dei terreni ogget to della fertilizzazione distinti tra aziendali ed in uso a terzi 

- la superficie utilizzata 

- la coltura in atto o prevista 

- il tipo di fertilizzante utilizzato 

- il titolo di azoto, fosforo e potassio, con tenuto  

- la quantità di fertilizzante apportato 

Il nuovo regolamento per lo spandimento dei reflui zootecnici

Tra le novità proposte la più corposa è  il recepimento del Decreto 25/02/2016  che regolamenta le attività di gestione  e di riutilizzo agronomico del digestato, refluo dell’attività di produzione del  biogas. 

Questo materiale, non palabile, viene  equiparato al liquame zootecnico per  quanto attiene alle dosi distribuibili in  base al suo contenuto di azoto. Il periodo minimo di stoccaggio viene in dicato in 120 giorni indifferentemente  dalla tipologia dei materiali in ingresso,  tuttavia tutte le vasche ed i contenito riutilizzati nel processo di digestione  anaerobica, sono considerati utili ai fini  dell’autonomia di stoccaggio. 

Ci sono novità anche nel computo delle  capacità di stoccaggio delle vasche scoperte, per le quali deve essere previsto  un franco di sicurezza di 20 cm per  quelle ubicate in Zona Ordinaria e di 50  cm per quelle site in Zona Vulnerabile  ai Nitrati. Negli allevamenti che producono più di 6000 kg/anno di azoto (72  bovine adulte o 45 bovine in latte con  relativa rimonta o 600 suini da ingrasso)  le vasche di nuova costruzione dovranno avere un setto divisorio per permettere il carico del liquame separato dallo  scarico. 

Anche per il periodo invernale di sospensione degli spandimenti sono previste delle variazioni: fermo restando  fissato in 90 giorni per il letame e per  il liquame o digestato, qualora l’azienda  disponga di terreni investiti a cereali autunno-vernini o foraggere permanenti o  (anche questa è una novità) in presenza di residui colturali, questo periodo  potrà essere traslato entro il 01 novembre ed il 28 febbraio (es. sospensione  dal 14 novembre al 12 febbraio) mentre  con il Decreto attualmente in vigore il  periodo sospensivo dura invariabilmen te per tutti dal 01 novembre fino al 28  gennaio.  

NUOVO SERVIZIO AGROMETEO Fornirà informazioni in tempo utile sul le condizioni meteorologiche 

Il servizio di Agrometeo, introdotto  dall’art. 12 della LR 6/2019 che modifica l’art. 6 della LR 2/2000, si concretizzerà con l’emanazione di specifici  bollettini e avrà lo scopo di fornire in formazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni  meteorologiche favorevoli o sfavorevoli  ai fini dell’applicazione della disciplina  dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, come previsto dall’art.  30, comma 1, lett b) del Regolamento  recante la disciplina dell’utilizzazione  agronomica dei fertilizzanti azotati di  prossima emanazione. In altre parole,  basandosi sulla quantità di precipitazioni dei giorni precedenti la pubblicazione  e le previsioni dei tre giorni immediata mente successivi, il Servizio elaborerà  la possibilità o meno di poter distribuire  il refluo scongiurando pericoli di inqui namento. I bollettini saranno pubblicati  sul sito dell’OSMER e della Regione il  lunedì, il mercoledì ed il venerdì; è tut tora allo studio la possibilità di informa re individualmente tramite mail o sms  i singoli operatori agricoli. Si prevede  l’introduzione sperimentale del sistema  il 15 novembre 2019, agendo in deroga  all’ancora vigente DPR 03/2013. In pratica, pur rimanendo tassativa mente fissato il periodo di sospensione  dal primo dicembre al 31 gennaio (62  giorni) la Regione per mezzo di questi  bollettini agrometeorologici determinerà  in maniera flessibile gli altri 28 giorni di  “fermo spandimenti” in modo da cre are il minimo intralcio alle operazioni  invernali di spandimento e aratura. Ci  si aspetta quindi che, in caso di un andamento meteorologico favorevole, ci  siano nei mesi di novembre e febbraio  numerose “finestre” per poter distribuire i reflui. 

È chiaro che produttori di liquame  sprovvisti di terreni investiti con colture  invernali, dovranno rispettare un periodo  sospensivo di 120 giorni e non potranno  quindi beneficiare di queste innovazioni. 

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE  DEL PUA PER LE AZIENDE CHE  UTILIZZANO IN UN ANNO PIÙ DI KG 10000 DI AZOTO DI SINTESI

Altra importante novità è la presa di co scienza che l’inquinamento da nitrati  delle falde è funzione di tutto l’azoto di stribuito in superficie e non solo di quello rilasciato dalle deiezioni degli animali,  pertanto qualsiasi azienda agricola che  utilizzi più di 10000 kg di azoto (217 q.li  di urea) dovrà presentare alla Regione il  Piano di Utilizzazione Agronomica.  Ma la nota più dolente è che tutte le  aziende zootecniche che utilizzano in un  anno più di 1000 kg di azoto da reflui  zootecnici in Zona Vulnerabile o che utilizzano digestato in Zona Ordinaria e/o  in Zona Vulnerabile, dovranno tenere  un Registro delle Fertilizzazioni. A dire  il vero questa disposizione era già ope rativa nel D.P.R. 03/2013, ma non è mai  stata generalmente rispettata anche perché non richiesta nei normali controlli.  Con l’entrata in vigore del novo Regolamento, questo dispositivo diventerà uno  strumento primario per il controllo della  correttezza delle applicazioni al suolo  e prevede la registrazione entro trenta  giorni: 

- della data di effettuazione dello spandimento, 

- l’indicazione catastale dei terreni ogget to della fertilizzazione distinti tra aziendali ed in uso a terzi 

- la superficie utilizzata 

- la coltura in atto o prevista 

- il tipo di fertilizzante utilizzato 

- il titolo di azoto, fosforo e potassio, con tenuto  

- la quantità di fertilizzante apportato