Facendo seguito ai Decreti Ministeriali n. 0360338 e n. 0359383 emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad agosto 2021 sono state pubblicate da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) le Istruzioni Operative n. 16 che definiscono le articolate attività che gli operatori del settore lattiero-caseario dovranno eseguire a partire dal mese di luglio prossimo nei riguardi della gestione delle dichiarazioni latte bovino e ovi-caprino e dei prodotti
derivati.
Queste istruzioni interpretano il quadro normativo di riferimento, riepilogano gli obblighi e le scadenze e definiscono le modalità attuative delle incombenze a carico degli operatori del settore.
Tutti gli adempimenti previsti devono essere compiuti tramite il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) le cui modalità di accesso sono disponibili nella pagina di accesso al portale www.sian.it.
I primi acquirenti, in Friuli Venezia Giulia le strutture cooperative o private che acquistano latte, hanno l’obbligo di dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e semilavorati ritirato il mese precedente.
In particolare:
1. I quantitativi di latte crudo e latte crudo biologico con l’indicazione del tenore in grasso e proteine suddiviso per specie (latte bovino e ovicaprino) esclusivamente per quello bovino anche il prezzo medio pagato.
2. I quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi.
3. I quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in Italia o in altri Paesi.
4. I quantitativi di prodotti caseari semilavorati provenienti dall’Italia o da altri Paesi.
Se i primi acquirenti sono anche fabbri- canti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino devono registrare nella banca dati del SIAN entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione. I prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nella tabella allegata.
I piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino, coloro i quali effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti, sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell’anno precedente nonché il quantitativo di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente.
Entro la stessa data, i piccoli produttori sono obbligati a registrare anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Secondo un’interpretazione fornita da Agea nelle proprie linee guida i soci delle latterie turnarie sono parificati ai piccoli produttori, per i quali è prevista la dichiarazione annuale.
Si segnala inoltre che chiunque non adempie agli obblighi previsti di registrazione entro i tempi previsti è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
Gestione dichiarazioni latte bovino e ovi-caprino

Facendo seguito ai Decreti Ministeriali n. 0360338 e n. 0359383 emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad agosto 2021 sono state pubblicate da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) le Istruzioni Operative n. 16 che definiscono le articolate attività che gli operatori del settore lattiero-caseario dovranno eseguire a partire dal mese di luglio prossimo nei riguardi della gestione delle dichiarazioni latte bovino e ovi-caprino e dei prodotti
derivati.
Queste istruzioni interpretano il quadro normativo di riferimento, riepilogano gli obblighi e le scadenze e definiscono le modalità attuative delle incombenze a carico degli operatori del settore.
Tutti gli adempimenti previsti devono essere compiuti tramite il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) le cui modalità di accesso sono disponibili nella pagina di accesso al portale www.sian.it.
I primi acquirenti, in Friuli Venezia Giulia le strutture cooperative o private che acquistano latte, hanno l’obbligo di dichiarare entro il giorno 20 di ogni mese il quantitativo di latte e semilavorati ritirato il mese precedente.
In particolare:
1. I quantitativi di latte crudo e latte crudo biologico con l’indicazione del tenore in grasso e proteine suddiviso per specie (latte bovino e ovicaprino) esclusivamente per quello bovino anche il prezzo medio pagato.
2. I quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi.
3. I quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in Italia o in altri Paesi.
4. I quantitativi di prodotti caseari semilavorati provenienti dall’Italia o da altri Paesi.
Se i primi acquirenti sono anche fabbri- canti di prodotti lattiero-caseari di latte bovino e/o ovicaprino devono registrare nella banca dati del SIAN entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione. I prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nella tabella allegata.
I piccoli produttori di latte bovino e ovicaprino, coloro i quali effettuano vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti, sono obbligati a registrare nella banca dati del SIAN entro il ventesimo giorno del mese di gennaio di ogni anno i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nell’anno precedente nonché il quantitativo di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente.
Entro la stessa data, i piccoli produttori sono obbligati a registrare anche le giacenze di magazzino relative a ciascun prodotto aggiornate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Secondo un’interpretazione fornita da Agea nelle proprie linee guida i soci delle latterie turnarie sono parificati ai piccoli produttori, per i quali è prevista la dichiarazione annuale.
Si segnala inoltre che chiunque non adempie agli obblighi previsti di registrazione entro i tempi previsti è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.