Statuto
Statuto dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Statuto
Costituzione - Durata - Sede - Finalità
Art. 1
E’ costituita la «Associazione Allevatori del Friu li-Venezia Giulia», regolata dal presente Statuto. L’Associazione aderisce all’Associazione Italiana Allevatori A.I.A. della quale accetta lo statuto ed opera nel quadro delle direttive dalla stessa emanate.
La sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 2
L’Associazione ha sede legale in Codroipo (Udi ne), via XXIX Ottobre n. 9/B.
L’Associazione svolge la propria attività in tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio di amministrazione, per esigenze deri vanti dall’attività dell’Associazione potrà provvedere alla apertura di sedi operative.
Art. 3
L’Associazione, senza scopo di lucro, ha per ogget to principale e con scopi di pubblica utilità l’attuazione di tutte le iniziative utili al miglioramento delle specie animali allevate nella Regione Friuli-Venezia Giulia, alla valorizzazione delle stesse e dei prodotti da queste derivate.
L’Associazione per il raggiungimento dell’oggetto principale istituzionale, ha come scopo secondario l’at tuazione di iniziative di natura economico-commercia le.
Più in particolare per il raggiungimento dell’ogget to principale l’Associazione Allevatori del Friuli-Ve nezia Giulia:
1 - provvede nell’ambito delle disposizioni comunita rie ministeriali e regionali all’azione di migliora mento zootecnico, ai controlli delle attitudini pro duttive e funzionali delle specie animali allevate, alla tenuta ed al funzionamento dei Libri Genealo gici, e collabora nel quadro degli indirizzi generali - in materia zootecnica - con tutte le organizzazioni ed Enti competenti in materia tecnico-economica;
2 - adempie ai compiti ed alle funzioni che, nell’ambi to della Regione e nello specifico settore produttivo possono venirle demandati da Enti e Autorità co munitarie statali, regionali, provinciali e locali non ché nei limiti, dell’eventuale mandato conferitole dall’A.I.A., ai compiti e alle funzioni delegate dagli organi di Governo o attribuiti da leggi o regolamen ti all’Associazione Italiana Allevatori medesima;
3 - provvede per delega ed esclusivamente a nome de gli associati ad ogni adempimento necessario per l’ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi comprese la riscossione ed il rila scio di quietanze liberatorie;
4 - promuove la formazione, lo sviluppo e il perfezio namento dell’organizzazione zootecnica periferi ca;
5 - può nominare commissioni e Comitati temporanei e/o permanenti con incarichi speciali;
6 - promuove iniziative atte a migliorare la produzio ne foraggiera e la preparazione in azienda dei fo raggi e dei mangimi;
7 - promuove e attua l’organizzazione, anche d’intesa e in collaborazione con le Autorità competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie in fettive delle specie animali allevate;
8 - promuove l’attuazione di forme assicurative con tro gli infortuni e la mortalità delle specie animali allevate, nonché del personale alle medesime ad detto e dei rischi contro terzi;
9 - promuove e attua iniziative rivolte ad elevare il li vello culturale e tecnico degli allevatori e alla for mazione di maestranze specializzate;
10 - promuove ed eventualmente organizza congressi, convegni, riunioni, concorsi, mostre, mercati ed aste;
11 - promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economi ci, in collaborazione e d’intesa con gli Organi
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competenti, con gli istituti di ricerca e di speri mentazione con altre organizzazioni;
12 - promuove, organizza ed eventualmente gestisce in forma diretta, l’alpeggio del bestiame e la vendita dei relativi prodotti e potrà altresì provvedere alla gestione dell’allevamento del bestiame;
13 - svolge ogni e qualunque iniziativa a favore degli allevatori.
Come attività secondaria:
1 - promuove ed eventualmente gestisce la raccolta dei prodotti zootecnici dei soci, la loro eventuale trasformazione ed il collocamento dei derivati, an che acquisendo le necessarie strutture ed attrezza ture;
2 - assiste gli associati e provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all’acquisto ed al collocamento sia all’interno che all’estero di be stiame da riproduzione e da reddito, di materie pri me e prodotti derivati:
3 - favorisce, d’intesa con i locali enti economici e commerciali degli imprenditori agricoli agricoli la formazione di imprese, società anche cooperative, comitati, per la valorizzazione e lo smercio dei pro dotti zootecnici e derivati e per l’approvvigiona mento di materie utili per l’impianto e la gestione di aziende zootecniche;
4 - gestisce impianti di fecondazione artificiale delle specie animali allevate, Centri di distribuzione ma teriale seminale ed laboratori di analisi del latte e dei derivati nonché di foraggi, mangimi terreni ed acque;
5 - predispone ed attua per gli allevamenti esistenti nella Regione, la fecondazione, l’assistenza tecni ca, sanitaria, generica ed economico-contabile con gli strumenti ed i mezzi ritenuti più idonei;
6 - svolge qualunque attività economica e commercia le nel campo dell’allevamento, dei suoi prodotti e dei relativi servizi. In forma diretta o indiretta. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà stipulare contratti di affitto e compiere opera zioni finanziarie ed avvalersi di provvidenze ed agevolazioni di legge. Potrà inoltre, acquistare beni immobili ed accettare donazioni. L’Associazione potrà partecipare ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Organismi e Società purché tale partecipazione sia utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Soci - Iscrizioni - Contributi - Recesso
Art. 4
Sono soci dell’Associazione Allevatori del Friu li-Venezia Giulia:
- a) gli allevatori singoli o associati senza distinzione di specie e di razza allevata, purché possiedano alme no tre capi grossi o equiparati tali secondo la tabella prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione (e ratificato dall’Assemblea);
- b) Enti, Società, Organismi ed Associazioni legalmen te costituiti per specie e razza o per specifici settori economici, ed Enti ed Istituti di ricerca operanti nel settore zootecnico.
Art. 5
Chi desidera far parte dell’Associazione in qualità di socio deve presentare domanda al Consiglio di am ministrazione con espressa dichiarazione di conoscere il presente Statuto e l’impegno ad osservarlo.
La domanda deve indicare le generalità del titolare o, nel caso di società del legale rappresentante della stessa; la sede e la capacità produttiva dell’allevamen to.
Nel caso di Enti, Società, Organismi od Associazio ni, la domanda, corredata dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappre sentato.
Sull’accoglimento della domanda delibera inappel labilmente il Consiglio di amministrazione, ed entro 90 (novanta) giorni dalla domanda stessa deve darne co municazione motivata nel caso di diniego.
Art. 6
Gli associati devono versare, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione:
- a) una quota di iscrizione all’Associazione «una tan tum», il cui ammontare è pari a euro 52 (cinquanta due) per ogni quota e potrà essere variata dall’As semblea ordinaria dei soci;
- b) una quota annuale associativa variabile sulla base della qualità e quantità dei servizi disponibili da stabilirsi dall’Assemblea ordinaria dei Soci;
- c) eventuali quote e/o contributi aggiuntivi da delibe rarsi dall’Assemblea ordinaria dei Soci sulla base delle prestazioni da eseguirsi.
La quota di cui al punto a) è intrasmissibile ad ecce zione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalu tabile.
- 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 6/2/2002 - 2583
Art. 7
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolar mente iscritti al libro soci ed in regola con il pagamento di tutte le quote annuali maturate a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 8
L’adesione all’Associazione Allevatori comporta:
- a) l’osservanza delle norme statutarie e delle delibera zioni regolarmente adottate dagli Organi dell’Asso ciazione;
- b) l’astensione di ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi dell’Associazione;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in contrasto con quelli dell’Associazione.
Art. 9
Ogni socio dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto. Ciascun socio potrà rappresentare con semplice delega in carta libera, anche in calce all’invito dell’Assemblea, non più di 1 (un) socio.
Art. 10
La qualifica di socio si perde:
- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con preavviso di tre mesi al Consiglio di ammini strazione mediante lettera raccomandata, con rice vuta di ritorno;
- b) per decadenza, per comprovata morosità nel paga mento dei contributi di cui all’articolo 6, deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- c) per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’am missione;
- d) per l’espulsione, dovuta a gravi infrazioni alle di sposizioni contenute nel presente Statuto, ed alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio di am ministrazione nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi, che gli derivano, dal pre sente Statuto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffi da inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ri cevuta di ritorno. La perdita di qualità di associato non comporta alcun diritto dell’associato sul patri monio dell’Associazione.
Il recesso e l’esclusione hanno effetto con lo scade re dell’anno in cui scadono i tre mesi dalla data di dimissioni (comma «a») o dall’anno in cui viene deliberato per i casi di cui ai commi «b» e «d».
Nel caso di decesso di un socio il parente o l’affine subentrante nella gestione dell’azienda può avocare
a sè il diritto di associazione previa notifica della propria volontà al Consiglio di amministrazione; in caso contrario si perde la qualità di socio e non vi è diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) Assemblea associati;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Giunta esecutiva;
- d) Presidente;
- e) Collegio dei Revisori dei conti;
- f) Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Art. 12
L’Assemblea degli Associati è composta da tutti i soci di cui all’articolo 4.
Art. 13
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno entro 6 (sei) mesi dalla data della chiusura dell’esercizio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consi glio di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quinto degli asso ciati.
L’Assemblea si convoca mediante avviso da inviar si a ciascun socio con lettera spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve indicare: l’ordine del giorno degli ar gomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo dell’adu nanza nonchè la data dell’eventuale seconda convoca zione.
Il Consiglio di amministrazione può prevedere Assemblee parziali regolamentandole con propria deli bera.
In caso di necessità l’Assemblea si intende regolar mente convocata con avviso pubblicato per almeno due giorni sugli organi di stampa locali negli otto giorni precedenti l’Assemblea.
Art. 14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Asso ciazione o, in caso di sua assenza o impedimento da un Vice-Presidente, in assenza anche di quest’ultimo dal componente del Consiglio di amministrazione decano.
Il Presidente nomina un Segretario.
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Art. 15
Il Presidente accerta la legale costituzione dell’As semblea.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamen te costituita:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Saranno valide le deliberazioni riportanti la mag gioranza dei voti dei presenti.
Delle adunanze verrà redatto verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e da trascrivere su appo sito libro.
In deroga a quanto previsto nel secondo comma, per lo scioglimento o la messa in liquidazione dell’Asso ciazione è necessario sia in prima che in seconda con vocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) dei soci.
Per modificare lo Statuto occorrono, in seconda convocazione, la presenza di almeno un decimo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16
Compete all’Assemblea:
- eleggere i componenti del Consiglio di amministra zione e del Collegio dei Revisori dei conti, del suo Presidente e del Collegio dei probiviri;
- fissare la misura dei contributi di cui all’articolo 6;
- determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese al Consiglio di amministrazione;
- determinare il compenso annuo da corrispondersi ai membri effettivi del Collegio dei revisori;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le annesse relazioni;
- deliberare su eventuali variazioni e modifiche allo Statuto dell’Associazione;
- approvare, su proposta del Consiglio di ammini strazione il numero delle specie e razze animali rap presentate in seno all’Associazione;
- predisporre e modificare regolamenti interpretativi dello Statuto che regolino le elezioni e disciplinino particolari settori di attività dell’Associazione.
Consiglio di amministrazione
Art. 17
Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 (tredici) a 21 (ventuno) membri, di cui uno indicato dalla Giunta regionale, eletti dalla Assemblea che ne fissa anche il numero. La composizione del Consiglio di amministrazione terrà presente la realtà zootecnica del territorio regionale e dovrà prevedere la presenza di almeno un Consigliere per ogni specie e razza organiz zata in seno all’Associazione. Qualora per l’elezione del Consiglio di amministrazione siano presentate due o più liste, la lista di minoranza che avrà ottenuto più voti avrà diritto al 20% del numero dei membri del Consiglio, mentre le altre liste di minoranza non avran no diritto di rappresentanza. Per la presentazione di ogni lista è necessario un numero di sottoscrittori pari ad almeno il 5% del numero dei soci.
I Consiglieri, che devono essere soci dell’Associa zione, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 18
Sono compiti del Consiglio di amministrazione:
- a) nominare nel suo seno, tra i componenti eletti dall’Assemblea, il Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno di espressione dell’eventuale lista di mi noranza e gli altri componenti la Giunta esecutiva a norma dell’articolo 20;
- b) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, che verranno sottoposti all’approvazione dell’Assem blea;
- c) deliberare sui Regolamenti di amministrazione e contabilità;
- d) determinare l’organico del personale e le successi ve variazioni;
- e) nominare il Direttore fissandone il trattamento eco nomico;
- f) deliberare su tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- g) deliberare sull’assunzione di mutui, con o senza ga ranzie ipotecarie;
- h) deliberare sull’ammissione, recesso e decadenza degli associati di cui agli articolo 4 e 10;
- i) provvedere a tutto quanto sia necessario per il buon andamento dell’Associazione;
- l) deliberare su tutti gli atti non espressamente riser vati dallo Statuto all’Assemblea;
- m) proporre all’Assemblea l’entità della quota di iscri zione e del contributo associativo annuo, nonché determinare le quote associative integrative a cari co dei soci che utilizzano specifici servizi;
- 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 6/2/2002 - 2585
- n) deliberare l’adesione ad Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi che operano nel settore zootecnico;
- o) proporre all’Assemblea le specie e razze animali che dovranno essere rappresentate nell’Associazio ne;
- p) predisporre i regolamenti che disciplineranno l’or ganizzazione ed il funzionamento dei vari settori di attività dell’Associazione.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo reputi conveniente, oppure su richiesta scritta, di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Revisori dei conti; il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all’anno.
La convocazione è fatta tramite lettera contenente l’ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni pri ma dell’adunanza, in caso di urgenza anche a mezzo te legramma, in modo che i Consiglieri e i Revisori dei conti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
In ogni caso saranno valide le riunioni anche se non regolarmente convocate se totalitarie.
Le adunanze saranno presiedute dal Presidente, in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente decano.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presen za effettiva di almeno metà più uno dei suoi componen ti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi, sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un socio Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interes sati Amministratori e Revisori dei conti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presiden te, nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.
Il Consiglio potrà dichiarare decaduti i Consiglieri che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.
Se nel corso dell’esercizio sociale venissero a man care, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri nomina ti dall’Assemblea, gli altri provvederanno alla loro so stituzione scegliendoli tra i soci più idonei a coprire la carica con delibera da approvarsi da parte del Collegio dei Revisori dei conti.
I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà all’elezione dei Consiglieri mancanti, questi ultimi scadranno insie me a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se invece viene meno la maggioranza dei Consi glieri, quelli rimasti in carica dovranno provvedere alla
convocazione urgente dell’Assemblea perchè questa provveda alla sostituzione dei mancanti.
Delle sedute dovrà essere redatto su apposito regi stro, il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Giunta esecutiva
Art. 20
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da altri quattro Componenti scel ti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione.
Il Presidente presiede le riunioni della Giunta ese cutiva, in caso di sua assenza lo sostituisce il Vice-Pre sidente decano.
La Giunta esecutiva esercita le funzioni ad essa de legate dal Consiglio di amministrazione nell’ambito dei propri poteri.
La Giunta è convocata ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno presso la sede dell’Associazione o altrove.
Le riunioni sono valide con la presenza della mag gioranza dei componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Dell’adunanza è redatto, su apposito registro, il re lativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Se gretario.
Presidente
Art. 21
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce un Vice-Presidente.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da terzi pa gamenti per qualsiasi titolo rilasciandone quietanza li beratoria, ha anche la facoltà di rilasciare mandati alle liti in qualsiasi stato o grado di giudizio.
Il Presidente da le disposizioni necessarie per l’at tuazione degli scopi e delle deliberazioni dell’Assem blea degli associati, sorveglia e coordina tutta l’attività dell’Associazione.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all’Ordine del giorno, sentito il parere della Giunta esecutiva.
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Collegio dei revisori dei Conti
Art. 22
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dei membri effetti vi:
- uno sarà nominato dall’A.I.A. su proposta del Con siglio di amministrazione;
- uno sarà nominato dall’Assessore regionale all’Agri coltura;
- uno eletto dall’Assemblea dei Soci;
- tutti i Revisori devono essere iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti.
I membri supplenti sono eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di an zianità in caso di legittimo impedimento da parte di quest’ultimi ad esercitare le loro funzioni.
Il Collegio dei revisori esercita tutti i compiti attri buitigli per legge; controlla i dati di bilancio e del ren diconto consuntivo dell’Associazione; verifica la rego larità degli atti amministrativi e l’esattezza delle relati ve scritture contabili e, in generale, vigila sull’anda mento dell’amministrazione, con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti per l’espletamento dei suoi compiti.
Deve compiere la verifica della consistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l’Associazione, deve accertare annualmente l’effettiva consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione, vistando il relativo inventario.
Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redi ge verbale da riportare sull’apposito registro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Collegio dei Revisori partecipa con voto consulti vo alle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio di amministrazione alle quali deve essere in vitato.
Il Collegio dei Revisori si riunisce, convocato dal Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportu no, o su richiesta di un Revisore.
Al Collegio dei Revisori devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea ordina ria degli associati per la compilazione della relazione.
I componenti del Collegio dei Revisori ricevono un compenso nella misura stabilita dal minimo delle tarif fe vigenti.
Il Collegio dei probiviri
Art. 23
Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli associati, e tra questi e l’Associazione, nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, sarà devoluta all’esame di un Collegio di probiviri, i quali pronunceranno le loro de cisioni secondo equità.
I probiviri sono eletti in numero di tre dalla assem blea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Compito dei probiviri è di dirimere, in via concilia tiva, ogni eventuale vertenza sorgente tra l’Associazio ne ed i soci e fra soci e soci.
Ove la conciliazione non abbia esito, il Collegio dei probiviri decide inappellabilmente con le forme del compromesso.
Chiunque intenda ricorrere al Collegio dei probiviri deve farne richiesta scritta entro quindici giorni dalla data di comunicazione della decisione che lo riguarda.
Le sentenze dei probiviri dovranno risultare da ap positi verbali firmati dagli stessi e dal Direttore dell’Associazione che li assisterà.
Direttore
Art. 24
Il Direttore, quale capo del personale, provvede all’organizzazione e alla direzione degli Uffici della sede e degli Uffici staccati ed è responsabile del loro funzionamento; dirige, coordina e sorveglia i servizi dell’Associazione.
Dà parere e formula proposte sulle assunzioni, pro mozioni e trattamento economico del personale nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.
Propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità a quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro.
Attua, inoltre, le disposizioni date dal Presidente dell’Associazione, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso il quale è responsabile.
Interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, curandone i verbali.
Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.
E’ responsabile della gestione dei libri genealogici e dei controlli ufficiali, come previsto dai regolamenti emanati dall’Associazione Italiana Allevatori e dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza.
- 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 6/2/2002 - 2587
Sezione specializzate
Art. 25
L’Associazione attua la propria specializzazione istituendo nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza e per specifici settori di attività economica.
L’istituzione e l’abolizione delle sezioni saranno deliberate, ogni qualvolta ne sarà ravvisata l’opportu nità, dal Consiglio di amministrazione e ratificate dall’Assemblea.
Art. 26
L’ordinamento e il funzionamento di ciascuna se zione saranno regolati da apposito regolamento appro vato dal Consiglio di amministrazione dell’Associazio ne.
In ogni caso, la composizione dei Comitati di Se zione deve osservare le seguenti limitazioni:
- nel comitato di sezione deve partecipare almeno un rappresentante degli allevatori per ogni provincia della Regione, dove sia presente almeno un alleva tore della relativa specie o razza;
- i componenti del comitato di sezione devono essere soci;
- nessuna Provincia può avere nell’ambito del Comi tato di Sezione, la maggioranza dei membri espres si a qualunque titolo.
Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell’Associazione con compiti consultivi e pro mozionali.
Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimo niale, né amministrativa.
Patrimonio sociale - Fondo di esercizio - Esercizio sociale
Art. 27
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) dalle quote sociali e dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all’ar ticolo 6, lettera a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o qualsiasi altro titolo, ven gano in proprietà dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiret to utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca pitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 28
Il fondo di esercizio è costituito:
- a) dai contributi sociali annuali (articolo 6, lettera b); b) dai contributi previsti dall’articolo 6, lettera c);
- c) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di ini ziative varie e non destinate alla costituzione di ri serva;
- d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Mi nisteri, dalla Regione, da Enti pubblici o da privati destinati o non a particolari iniziative e forme di at tività;
- e) dagli interessi del patrimonio;
- f) dagli utili delle attività economiche;
- g) da quant’altro a qualsiasi titolo pervenga all’Asso ciazione.
Art. 29
L’esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere compilato il bilancio al 31 dicembre, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico, da sottoporre all’Assemblea or dinaria insieme alle relazioni del Consiglio di ammini strazione e del Collegio dei Revisori.
Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’eser cizio sociale non potrà dare luogo a utili ripartibili. Eventuali eccedenze saranno riservate per la iniziative statutarie negli esercizi successivi.
Il Consiglio di amministrazione provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all’Assemblea il bilancio pre ventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.
Disposizioni generali
Art. 30
Qualora il Consiglio di amministrazione ravvisi l’opportunità al fine di meglio adeguare l’interesse del la categoria e degli associati a nuove esigenze, di attua re fusioni con altre organizzazioni, deve essere convo cata l’Assemblea per esaminare le proposte e delibera re in merito, sentito il parere dell’Associazione Italiana Allevatori.
Art. 31
Qualora venga deliberato lo scioglimento, il patri monio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Asso ciazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utili tà, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3
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comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e sal va diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 32
Per la gestione amministrativa l’Associazione adot terà una contabilità generale di tipo economico.
In detta contabilità saranno previsti appositi mastri onde consentire, anche ai fini fiscali, la distinzione eco nomica tra attività istituzionali ed economico-commer ciali.
Art. 33
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si ap plicano le norme del Codice civile.
Art. 34
L’Associazione garantisce l’uso della lingua delle comunità rappresentate nelle zone dove essa è storica mente presente.
Utilizza questo link per scaricare un estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia contenente lo statuto.
Statuto
Statuto
Statuto dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia
Statuto
Costituzione - Durata - Sede - Finalità
Art. 1
E’ costituita la «Associazione Allevatori del Friu li-Venezia Giulia», regolata dal presente Statuto. L’Associazione aderisce all’Associazione Italiana Allevatori A.I.A. della quale accetta lo statuto ed opera nel quadro delle direttive dalla stessa emanate.
La sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 2
L’Associazione ha sede legale in Codroipo (Udi ne), via XXIX Ottobre n. 9/B.
L’Associazione svolge la propria attività in tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Il Consiglio di amministrazione, per esigenze deri vanti dall’attività dell’Associazione potrà provvedere alla apertura di sedi operative.
Art. 3
L’Associazione, senza scopo di lucro, ha per ogget to principale e con scopi di pubblica utilità l’attuazione di tutte le iniziative utili al miglioramento delle specie animali allevate nella Regione Friuli-Venezia Giulia, alla valorizzazione delle stesse e dei prodotti da queste derivate.
L’Associazione per il raggiungimento dell’oggetto principale istituzionale, ha come scopo secondario l’at tuazione di iniziative di natura economico-commercia le.
Più in particolare per il raggiungimento dell’ogget to principale l’Associazione Allevatori del Friuli-Ve nezia Giulia:
1 - provvede nell’ambito delle disposizioni comunita rie ministeriali e regionali all’azione di migliora mento zootecnico, ai controlli delle attitudini pro duttive e funzionali delle specie animali allevate, alla tenuta ed al funzionamento dei Libri Genealo gici, e collabora nel quadro degli indirizzi generali - in materia zootecnica - con tutte le organizzazioni ed Enti competenti in materia tecnico-economica;
2 - adempie ai compiti ed alle funzioni che, nell’ambi to della Regione e nello specifico settore produttivo possono venirle demandati da Enti e Autorità co munitarie statali, regionali, provinciali e locali non ché nei limiti, dell’eventuale mandato conferitole dall’A.I.A., ai compiti e alle funzioni delegate dagli organi di Governo o attribuiti da leggi o regolamen ti all’Associazione Italiana Allevatori medesima;
3 - provvede per delega ed esclusivamente a nome de gli associati ad ogni adempimento necessario per l’ottenimento dei contributi previsti per iniziative zootecniche, ivi comprese la riscossione ed il rila scio di quietanze liberatorie;
4 - promuove la formazione, lo sviluppo e il perfezio namento dell’organizzazione zootecnica periferi ca;
5 - può nominare commissioni e Comitati temporanei e/o permanenti con incarichi speciali;
6 - promuove iniziative atte a migliorare la produzio ne foraggiera e la preparazione in azienda dei fo raggi e dei mangimi;
7 - promuove e attua l’organizzazione, anche d’intesa e in collaborazione con le Autorità competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie in fettive delle specie animali allevate;
8 - promuove l’attuazione di forme assicurative con tro gli infortuni e la mortalità delle specie animali allevate, nonché del personale alle medesime ad detto e dei rischi contro terzi;
9 - promuove e attua iniziative rivolte ad elevare il li vello culturale e tecnico degli allevatori e alla for mazione di maestranze specializzate;
10 - promuove ed eventualmente organizza congressi, convegni, riunioni, concorsi, mostre, mercati ed aste;
11 - promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici ed economi ci, in collaborazione e d’intesa con gli Organi
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competenti, con gli istituti di ricerca e di speri mentazione con altre organizzazioni;
12 - promuove, organizza ed eventualmente gestisce in forma diretta, l’alpeggio del bestiame e la vendita dei relativi prodotti e potrà altresì provvedere alla gestione dell’allevamento del bestiame;
13 - svolge ogni e qualunque iniziativa a favore degli allevatori.
Come attività secondaria:
1 - promuove ed eventualmente gestisce la raccolta dei prodotti zootecnici dei soci, la loro eventuale trasformazione ed il collocamento dei derivati, an che acquisendo le necessarie strutture ed attrezza ture;
2 - assiste gli associati e provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all’acquisto ed al collocamento sia all’interno che all’estero di be stiame da riproduzione e da reddito, di materie pri me e prodotti derivati:
3 - favorisce, d’intesa con i locali enti economici e commerciali degli imprenditori agricoli agricoli la formazione di imprese, società anche cooperative, comitati, per la valorizzazione e lo smercio dei pro dotti zootecnici e derivati e per l’approvvigiona mento di materie utili per l’impianto e la gestione di aziende zootecniche;
4 - gestisce impianti di fecondazione artificiale delle specie animali allevate, Centri di distribuzione ma teriale seminale ed laboratori di analisi del latte e dei derivati nonché di foraggi, mangimi terreni ed acque;
5 - predispone ed attua per gli allevamenti esistenti nella Regione, la fecondazione, l’assistenza tecni ca, sanitaria, generica ed economico-contabile con gli strumenti ed i mezzi ritenuti più idonei;
6 - svolge qualunque attività economica e commercia le nel campo dell’allevamento, dei suoi prodotti e dei relativi servizi. In forma diretta o indiretta. Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà stipulare contratti di affitto e compiere opera zioni finanziarie ed avvalersi di provvidenze ed agevolazioni di legge. Potrà inoltre, acquistare beni immobili ed accettare donazioni. L’Associazione potrà partecipare ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Organismi e Società purché tale partecipazione sia utile per il conseguimento degli scopi sociali.
Soci - Iscrizioni - Contributi - Recesso
Art. 4
Sono soci dell’Associazione Allevatori del Friu li-Venezia Giulia:
- a) gli allevatori singoli o associati senza distinzione di specie e di razza allevata, purché possiedano alme no tre capi grossi o equiparati tali secondo la tabella prevista dal Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione (e ratificato dall’Assemblea);
- b) Enti, Società, Organismi ed Associazioni legalmen te costituiti per specie e razza o per specifici settori economici, ed Enti ed Istituti di ricerca operanti nel settore zootecnico.
Art. 5
Chi desidera far parte dell’Associazione in qualità di socio deve presentare domanda al Consiglio di am ministrazione con espressa dichiarazione di conoscere il presente Statuto e l’impegno ad osservarlo.
La domanda deve indicare le generalità del titolare o, nel caso di società del legale rappresentante della stessa; la sede e la capacità produttiva dell’allevamen to.
Nel caso di Enti, Società, Organismi od Associazio ni, la domanda, corredata dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto in vigore, deve indicare la ragione sociale e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappre sentato.
Sull’accoglimento della domanda delibera inappel labilmente il Consiglio di amministrazione, ed entro 90 (novanta) giorni dalla domanda stessa deve darne co municazione motivata nel caso di diniego.
Art. 6
Gli associati devono versare, entro il termine che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione:
- a) una quota di iscrizione all’Associazione «una tan tum», il cui ammontare è pari a euro 52 (cinquanta due) per ogni quota e potrà essere variata dall’As semblea ordinaria dei soci;
- b) una quota annuale associativa variabile sulla base della qualità e quantità dei servizi disponibili da stabilirsi dall’Assemblea ordinaria dei Soci;
- c) eventuali quote e/o contributi aggiuntivi da delibe rarsi dall’Assemblea ordinaria dei Soci sulla base delle prestazioni da eseguirsi.
La quota di cui al punto a) è intrasmissibile ad ecce zione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalu tabile.
- 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 6/2/2002 - 2583
Art. 7
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolar mente iscritti al libro soci ed in regola con il pagamento di tutte le quote annuali maturate a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente.
Art. 8
L’adesione all’Associazione Allevatori comporta:
- a) l’osservanza delle norme statutarie e delle delibera zioni regolarmente adottate dagli Organi dell’Asso ciazione;
- b) l’astensione di ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli Organi dell’Associazione;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in contrasto con quelli dell’Associazione.
Art. 9
Ogni socio dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto. Ciascun socio potrà rappresentare con semplice delega in carta libera, anche in calce all’invito dell’Assemblea, non più di 1 (un) socio.
Art. 10
La qualifica di socio si perde:
- a) per dimissioni, le quali devono essere comunicate, con preavviso di tre mesi al Consiglio di ammini strazione mediante lettera raccomandata, con rice vuta di ritorno;
- b) per decadenza, per comprovata morosità nel paga mento dei contributi di cui all’articolo 6, deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- c) per la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’am missione;
- d) per l’espulsione, dovuta a gravi infrazioni alle di sposizioni contenute nel presente Statuto, ed alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L’espulsione viene deliberata dal Consiglio di am ministrazione nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi, che gli derivano, dal pre sente Statuto, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla diffi da inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ri cevuta di ritorno. La perdita di qualità di associato non comporta alcun diritto dell’associato sul patri monio dell’Associazione.
Il recesso e l’esclusione hanno effetto con lo scade re dell’anno in cui scadono i tre mesi dalla data di dimissioni (comma «a») o dall’anno in cui viene deliberato per i casi di cui ai commi «b» e «d».
Nel caso di decesso di un socio il parente o l’affine subentrante nella gestione dell’azienda può avocare
a sè il diritto di associazione previa notifica della propria volontà al Consiglio di amministrazione; in caso contrario si perde la qualità di socio e non vi è diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) Assemblea associati;
- b) Consiglio di amministrazione;
- c) Giunta esecutiva;
- d) Presidente;
- e) Collegio dei Revisori dei conti;
- f) Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Art. 12
L’Assemblea degli Associati è composta da tutti i soci di cui all’articolo 4.
Art. 13
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno entro 6 (sei) mesi dalla data della chiusura dell’esercizio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consi glio di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un quinto degli asso ciati.
L’Assemblea si convoca mediante avviso da inviar si a ciascun socio con lettera spedita almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve indicare: l’ordine del giorno degli ar gomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo dell’adu nanza nonchè la data dell’eventuale seconda convoca zione.
Il Consiglio di amministrazione può prevedere Assemblee parziali regolamentandole con propria deli bera.
In caso di necessità l’Assemblea si intende regolar mente convocata con avviso pubblicato per almeno due giorni sugli organi di stampa locali negli otto giorni precedenti l’Assemblea.
Art. 14
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Asso ciazione o, in caso di sua assenza o impedimento da un Vice-Presidente, in assenza anche di quest’ultimo dal componente del Consiglio di amministrazione decano.
Il Presidente nomina un Segretario.
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Art. 15
Il Presidente accerta la legale costituzione dell’As semblea.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamen te costituita:
- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Saranno valide le deliberazioni riportanti la mag gioranza dei voti dei presenti.
Delle adunanze verrà redatto verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario e da trascrivere su appo sito libro.
In deroga a quanto previsto nel secondo comma, per lo scioglimento o la messa in liquidazione dell’Asso ciazione è necessario sia in prima che in seconda con vocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque) dei soci.
Per modificare lo Statuto occorrono, in seconda convocazione, la presenza di almeno un decimo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16
Compete all’Assemblea:
- eleggere i componenti del Consiglio di amministra zione e del Collegio dei Revisori dei conti, del suo Presidente e del Collegio dei probiviri;
- fissare la misura dei contributi di cui all’articolo 6;
- determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese al Consiglio di amministrazione;
- determinare il compenso annuo da corrispondersi ai membri effettivi del Collegio dei revisori;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le annesse relazioni;
- deliberare su eventuali variazioni e modifiche allo Statuto dell’Associazione;
- approvare, su proposta del Consiglio di ammini strazione il numero delle specie e razze animali rap presentate in seno all’Associazione;
- predisporre e modificare regolamenti interpretativi dello Statuto che regolino le elezioni e disciplinino particolari settori di attività dell’Associazione.
Consiglio di amministrazione
Art. 17
Il Consiglio di amministrazione è composto da 13 (tredici) a 21 (ventuno) membri, di cui uno indicato dalla Giunta regionale, eletti dalla Assemblea che ne fissa anche il numero. La composizione del Consiglio di amministrazione terrà presente la realtà zootecnica del territorio regionale e dovrà prevedere la presenza di almeno un Consigliere per ogni specie e razza organiz zata in seno all’Associazione. Qualora per l’elezione del Consiglio di amministrazione siano presentate due o più liste, la lista di minoranza che avrà ottenuto più voti avrà diritto al 20% del numero dei membri del Consiglio, mentre le altre liste di minoranza non avran no diritto di rappresentanza. Per la presentazione di ogni lista è necessario un numero di sottoscrittori pari ad almeno il 5% del numero dei soci.
I Consiglieri, che devono essere soci dell’Associa zione, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 18
Sono compiti del Consiglio di amministrazione:
- a) nominare nel suo seno, tra i componenti eletti dall’Assemblea, il Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno di espressione dell’eventuale lista di mi noranza e gli altri componenti la Giunta esecutiva a norma dell’articolo 20;
- b) predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, che verranno sottoposti all’approvazione dell’Assem blea;
- c) deliberare sui Regolamenti di amministrazione e contabilità;
- d) determinare l’organico del personale e le successi ve variazioni;
- e) nominare il Direttore fissandone il trattamento eco nomico;
- f) deliberare su tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- g) deliberare sull’assunzione di mutui, con o senza ga ranzie ipotecarie;
- h) deliberare sull’ammissione, recesso e decadenza degli associati di cui agli articolo 4 e 10;
- i) provvedere a tutto quanto sia necessario per il buon andamento dell’Associazione;
- l) deliberare su tutti gli atti non espressamente riser vati dallo Statuto all’Assemblea;
- m) proporre all’Assemblea l’entità della quota di iscri zione e del contributo associativo annuo, nonché determinare le quote associative integrative a cari co dei soci che utilizzano specifici servizi;
- 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 6/2/2002 - 2585
- n) deliberare l’adesione ad Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi che operano nel settore zootecnico;
- o) proporre all’Assemblea le specie e razze animali che dovranno essere rappresentate nell’Associazio ne;
- p) predisporre i regolamenti che disciplineranno l’or ganizzazione ed il funzionamento dei vari settori di attività dell’Associazione.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo reputi conveniente, oppure su richiesta scritta, di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Revisori dei conti; il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all’anno.
La convocazione è fatta tramite lettera contenente l’ordine del giorno da inviare almeno cinque giorni pri ma dell’adunanza, in caso di urgenza anche a mezzo te legramma, in modo che i Consiglieri e i Revisori dei conti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
In ogni caso saranno valide le riunioni anche se non regolarmente convocate se totalitarie.
Le adunanze saranno presiedute dal Presidente, in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente decano.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presen za effettiva di almeno metà più uno dei suoi componen ti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi, sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un socio Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interes sati Amministratori e Revisori dei conti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presiden te, nelle votazioni segrete la parità importa la reiezione della proposta.
Il Consiglio potrà dichiarare decaduti i Consiglieri che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.
Se nel corso dell’esercizio sociale venissero a man care, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri nomina ti dall’Assemblea, gli altri provvederanno alla loro so stituzione scegliendoli tra i soci più idonei a coprire la carica con delibera da approvarsi da parte del Collegio dei Revisori dei conti.
I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà all’elezione dei Consiglieri mancanti, questi ultimi scadranno insie me a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se invece viene meno la maggioranza dei Consi glieri, quelli rimasti in carica dovranno provvedere alla
convocazione urgente dell’Assemblea perchè questa provveda alla sostituzione dei mancanti.
Delle sedute dovrà essere redatto su apposito regi stro, il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Giunta esecutiva
Art. 20
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da altri quattro Componenti scel ti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione.
Il Presidente presiede le riunioni della Giunta ese cutiva, in caso di sua assenza lo sostituisce il Vice-Pre sidente decano.
La Giunta esecutiva esercita le funzioni ad essa de legate dal Consiglio di amministrazione nell’ambito dei propri poteri.
La Giunta è convocata ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno presso la sede dell’Associazione o altrove.
Le riunioni sono valide con la presenza della mag gioranza dei componenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un solo voto.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Dell’adunanza è redatto, su apposito registro, il re lativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Se gretario.
Presidente
Art. 21
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte agli associati, ai terzi e in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce un Vice-Presidente.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da terzi pa gamenti per qualsiasi titolo rilasciandone quietanza li beratoria, ha anche la facoltà di rilasciare mandati alle liti in qualsiasi stato o grado di giudizio.
Il Presidente da le disposizioni necessarie per l’at tuazione degli scopi e delle deliberazioni dell’Assem blea degli associati, sorveglia e coordina tutta l’attività dell’Associazione.
Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all’Ordine del giorno, sentito il parere della Giunta esecutiva.
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Collegio dei revisori dei Conti
Art. 22
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dei membri effetti vi:
- uno sarà nominato dall’A.I.A. su proposta del Con siglio di amministrazione;
- uno sarà nominato dall’Assessore regionale all’Agri coltura;
- uno eletto dall’Assemblea dei Soci;
- tutti i Revisori devono essere iscritti all’Albo dei Revisori dei Conti.
I membri supplenti sono eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di an zianità in caso di legittimo impedimento da parte di quest’ultimi ad esercitare le loro funzioni.
Il Collegio dei revisori esercita tutti i compiti attri buitigli per legge; controlla i dati di bilancio e del ren diconto consuntivo dell’Associazione; verifica la rego larità degli atti amministrativi e l’esattezza delle relati ve scritture contabili e, in generale, vigila sull’anda mento dell’amministrazione, con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti per l’espletamento dei suoi compiti.
Deve compiere la verifica della consistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l’Associazione, deve accertare annualmente l’effettiva consistenza dei beni di proprietà dell’Associazione, vistando il relativo inventario.
Dell’esito delle proprie operazioni il Collegio redi ge verbale da riportare sull’apposito registro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Collegio dei Revisori partecipa con voto consulti vo alle riunioni dell’Assemblea degli associati e del Consiglio di amministrazione alle quali deve essere in vitato.
Il Collegio dei Revisori si riunisce, convocato dal Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportu no, o su richiesta di un Revisore.
Al Collegio dei Revisori devono essere presentati il bilancio ed i rendiconti con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea ordina ria degli associati per la compilazione della relazione.
I componenti del Collegio dei Revisori ricevono un compenso nella misura stabilita dal minimo delle tarif fe vigenti.
Il Collegio dei probiviri
Art. 23
Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli associati, e tra questi e l’Associazione, nell’ambito dell’attività dell’Associazione stessa, sarà devoluta all’esame di un Collegio di probiviri, i quali pronunceranno le loro de cisioni secondo equità.
I probiviri sono eletti in numero di tre dalla assem blea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Compito dei probiviri è di dirimere, in via concilia tiva, ogni eventuale vertenza sorgente tra l’Associazio ne ed i soci e fra soci e soci.
Ove la conciliazione non abbia esito, il Collegio dei probiviri decide inappellabilmente con le forme del compromesso.
Chiunque intenda ricorrere al Collegio dei probiviri deve farne richiesta scritta entro quindici giorni dalla data di comunicazione della decisione che lo riguarda.
Le sentenze dei probiviri dovranno risultare da ap positi verbali firmati dagli stessi e dal Direttore dell’Associazione che li assisterà.
Direttore
Art. 24
Il Direttore, quale capo del personale, provvede all’organizzazione e alla direzione degli Uffici della sede e degli Uffici staccati ed è responsabile del loro funzionamento; dirige, coordina e sorveglia i servizi dell’Associazione.
Dà parere e formula proposte sulle assunzioni, pro mozioni e trattamento economico del personale nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.
Propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale in conformità a quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro.
Attua, inoltre, le disposizioni date dal Presidente dell’Associazione, al quale propone le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari e verso il quale è responsabile.
Interviene, senza voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, curandone i verbali.
Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.
E’ responsabile della gestione dei libri genealogici e dei controlli ufficiali, come previsto dai regolamenti emanati dall’Associazione Italiana Allevatori e dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza.
- 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 6/2/2002 - 2587
Sezione specializzate
Art. 25
L’Associazione attua la propria specializzazione istituendo nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza e per specifici settori di attività economica.
L’istituzione e l’abolizione delle sezioni saranno deliberate, ogni qualvolta ne sarà ravvisata l’opportu nità, dal Consiglio di amministrazione e ratificate dall’Assemblea.
Art. 26
L’ordinamento e il funzionamento di ciascuna se zione saranno regolati da apposito regolamento appro vato dal Consiglio di amministrazione dell’Associazio ne.
In ogni caso, la composizione dei Comitati di Se zione deve osservare le seguenti limitazioni:
- nel comitato di sezione deve partecipare almeno un rappresentante degli allevatori per ogni provincia della Regione, dove sia presente almeno un alleva tore della relativa specie o razza;
- i componenti del comitato di sezione devono essere soci;
- nessuna Provincia può avere nell’ambito del Comi tato di Sezione, la maggioranza dei membri espres si a qualunque titolo.
Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell’Associazione con compiti consultivi e pro mozionali.
Esse non hanno autonomia giuridica, né patrimo niale, né amministrativa.
Patrimonio sociale - Fondo di esercizio - Esercizio sociale
Art. 27
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) dalle quote sociali e dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all’ar ticolo 6, lettera a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea destinerà alla costituzione di riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o qualsiasi altro titolo, ven gano in proprietà dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiret to utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca pitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 28
Il fondo di esercizio è costituito:
- a) dai contributi sociali annuali (articolo 6, lettera b); b) dai contributi previsti dall’articolo 6, lettera c);
- c) dai residui attivi derivanti dallo svolgimento di ini ziative varie e non destinate alla costituzione di ri serva;
- d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Mi nisteri, dalla Regione, da Enti pubblici o da privati destinati o non a particolari iniziative e forme di at tività;
- e) dagli interessi del patrimonio;
- f) dagli utili delle attività economiche;
- g) da quant’altro a qualsiasi titolo pervenga all’Asso ciazione.
Art. 29
L’esercizio sociale finanziario ha la durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere compilato il bilancio al 31 dicembre, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico, da sottoporre all’Assemblea or dinaria insieme alle relazioni del Consiglio di ammini strazione e del Collegio dei Revisori.
Per la natura e le finalità dell’Associazione, l’eser cizio sociale non potrà dare luogo a utili ripartibili. Eventuali eccedenze saranno riservate per la iniziative statutarie negli esercizi successivi.
Il Consiglio di amministrazione provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all’Assemblea il bilancio pre ventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.
Disposizioni generali
Art. 30
Qualora il Consiglio di amministrazione ravvisi l’opportunità al fine di meglio adeguare l’interesse del la categoria e degli associati a nuove esigenze, di attua re fusioni con altre organizzazioni, deve essere convo cata l’Assemblea per esaminare le proposte e delibera re in merito, sentito il parere dell’Associazione Italiana Allevatori.
Art. 31
Qualora venga deliberato lo scioglimento, il patri monio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Asso ciazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utili tà, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3
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comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e sal va diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 32
Per la gestione amministrativa l’Associazione adot terà una contabilità generale di tipo economico.
In detta contabilità saranno previsti appositi mastri onde consentire, anche ai fini fiscali, la distinzione eco nomica tra attività istituzionali ed economico-commer ciali.
Art. 33
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si ap plicano le norme del Codice civile.
Art. 34
L’Associazione garantisce l’uso della lingua delle comunità rappresentate nelle zone dove essa è storica mente presente.
Utilizza questo link per scaricare un estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia contenente lo statuto.