È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi- ciale dell’Unione europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 della Commissione del 14 dicembre “CE” potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31/12/2028 e le carni e/i prodotti a base di carne recanti tale marchio apposto prima di detta data potranno rimanere sul mercato. 2023, che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Le modifiche riguarderanno la marcatura di identificazione, la raccolta delle carcasse da un massimo di tre macelli, la macellazione in azienda dei piccoli ruminanti, macelli mobili, controllo della temperatura nel trasporto della carne, la frollatura della carne e l’obbligo delle informazioni sulla catena alimentare anche per i centri di lavorazione della selvaggina:
Frollatura a secco: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, con l’inserimento di uno specifico punto 2bis. A seguito del parere EFSA del 19 gennaio 2023 che ha stabilito che le carni frollate, se sono rispettati determinati requisiti, non comportano un rischio più elevato per la salute pubblica rispetto alle carni fresche soprattutto per le carni bovine, sono state stabilite la condizioni ambientali in termini di temperatura superficiale (tra -0,5°C e 3,0°C), umidità relativa (non superiore all’85%), flusso d’aria (tra 0,2 e 0,5 m/s) e tempi di conservazione (massimo 35 giorni a decorrere dalla fine del periodo di stabilizzazione successivo alla macellazione). Tuttavia, se l’operatore è in grado di dimostrare di raggiungere i medesimi risultati con altre combinazioni di temperatura, umidità relativa, fllusso d’aria e tempo (o per carni di altre specie) lo potrà fare, sempre previa approvazione dell’autorità veterinaria competente. Anche le preparazioni di carni possono essere sottoposte a frollatura a secco, alle medesime condizioni delle carni fresche (punto 2bis).
Marchio di identificazione (Bollo ovale): viene modificato l’allegato II, punto 8. L’attuale marchio di identificazione non ripoterà più la dicitura “CE” bensì la dicitura “UE “. Tuttavia, il marchio “CE” potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31/12/2028 e le carni e/i prodotti a base di carne recanti tale marchio apposto prima di detta data potranno rimanere sul mercato.
Raccolta carcasse in più macelli: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, punto 3, lettera b). Viene prevista la possibilità della raccolta delle carcasse da un massimo di tre macelli (attualmente la raccolta è autorizzata da un unico macello) o da un deposito frigorifero che raccoglie direttamente dai macelli.
Controllo temperatura durante il trasporto: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, punto 3, lettere da iv) a viii). Attualmente è prevista la possibilità di trasporto delle carni a caldo a determinate condizioni. Per quanto riguarda trasporti della durata massima di 30 ore, attualmente tale facoltà è prevista esclusivamente per le carni suine. Con la modifica, sarà possibile il trasporto a caldo fino ad un massimo di 30 ore anche per le carni bovine e le carni ovi-caprine (se prima dell’inizio del trasporto è raggiunta una temperatura nella parte più interna inferiore a 15°C, per le frattaglie di 7°C).
Inoltre, ogni partita di carne deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’OSA (gestore del macello) con le seguenti indicazioni:
a) durata della refrigerazione prima del carico (dalle ore … del gg/mm/anno alle ore del gg/mm/anno);
b) l’ora in cui è iniziato il carico (ore …del gg/mm/anno);
c) temperatura superficiale delle carni in quel momento (+… °C). La temperatura di trasporto massima cui le carni possono essere esposte, ambientale, dal momento del carico fino all’ultima consegna, rilevabile dal termometro registratore con stampante sul posto, per le carni bovine, ovine e caprine: +6° C per trasporti fino a 6 ore; + 3° C per trasporti fino a 60 ore; carni suine:+ 6° C per trasporti fino a 30 ore. Per il trasporto di carni suine oltre le 6 ore e fino a 30 ore, è necessaria anche una temperatura interna delle carni non superiore a + 15°C; I, Capitolo IV, punto 1. Come regola generale, gli animali presentati alla macellazione in un macello sono macellati in tale struttura. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti del macello, il veterinario ufficiale può consentire la movimentazione verso un altro macello.
d) La data (gg/mm/anno) dell’autorizzazione;
e) il nome dell’Autorità competente (ASL…) che rilascia la deroga.
Informazione Catena Alimentare: viene modificato l’Allegato II, Sezione III. Anche i centri di lavorazione della selvaggina dovranno ricevere le Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA) nel caso in cui la selvaggina da allevamento viene macellata nel luogo di origine e inviata al centro di lavorazione.
Possibilità macellazione animali in altro macello in casi eccezionali: è stato modificato l’Allegato III, Sezione I, Capitolo IV, punto 1. Come regola generale, gli animali presentati alla macellazione in un macello sono macellati in tale struttura. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti del macello, il veterinario ufficiale può consentire la movimentazione verso un altro macello.
Macelli mobili: è stato modificato l’Allegato III, Sezione I, Capitolo II. Visto il sempre maggiore utilizzo di macelli mobili viene stabilito che gli stessi devono operare in cooperazione con strutture di macellazione permanenti.
Macellazione in azienda ovi-caprini: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VI bis. Dal 2021 in azienda sono consentiti, a determinate condizioni, lo stordimento e il dissanguamento di un numero limitato di bovini, suini ed equini. Fino a 3 bovini, fino a 3 equini e fino a 6 suini. Viene introdotta la possibilità di macellare in azienda anche gli animali della specie ovi-caprina fino ad un massimo di 9 animali.
Ora, il nuovo regolamento estende la possibilità di ricorrere alla macellazione presso l’azienda anche degli ovicaprini. Le nuove norme consentono lo stordimento e il dissanguamento in allevamento per limitare i rischi all’allevatore e all’animale sollevato. Per tali procedure è richiesta l’applicazione di norme igieniche rigorose, la presenza di un Veterinario ufficiale e un accordo tra il macello e il proprietario dell’animale. Tale cambiamento cerca di ridurre lo stress degli animali ed evitare i problemi di igiene che insorgono durante il trasporto al macello. Uno degli obiettivi della macellazione in azienda è evitare qualsiasi rischio per l’operatore, oltre che prevenire lesioni agli animali durante il trasporto. Le misure si applicheranno agli animali che vivono in condizioni di libertà e che non sono abituati a essere manipolati e confinati.
Il suddetto regolamento entrerà in vigore il 9 novembre 2024.
NUOVO REGOLAMENTO - requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi- ciale dell’Unione europea il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2024/1141 della Commissione del 14 dicembre “CE” potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31/12/2028 e le carni e/i prodotti a base di carne recanti tale marchio apposto prima di detta data potranno rimanere sul mercato. 2023, che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Le modifiche riguarderanno la marcatura di identificazione, la raccolta delle carcasse da un massimo di tre macelli, la macellazione in azienda dei piccoli ruminanti, macelli mobili, controllo della temperatura nel trasporto della carne, la frollatura della carne e l’obbligo delle informazioni sulla catena alimentare anche per i centri di lavorazione della selvaggina:
Frollatura a secco: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, con l’inserimento di uno specifico punto 2bis. A seguito del parere EFSA del 19 gennaio 2023 che ha stabilito che le carni frollate, se sono rispettati determinati requisiti, non comportano un rischio più elevato per la salute pubblica rispetto alle carni fresche soprattutto per le carni bovine, sono state stabilite la condizioni ambientali in termini di temperatura superficiale (tra -0,5°C e 3,0°C), umidità relativa (non superiore all’85%), flusso d’aria (tra 0,2 e 0,5 m/s) e tempi di conservazione (massimo 35 giorni a decorrere dalla fine del periodo di stabilizzazione successivo alla macellazione). Tuttavia, se l’operatore è in grado di dimostrare di raggiungere i medesimi risultati con altre combinazioni di temperatura, umidità relativa, fllusso d’aria e tempo (o per carni di altre specie) lo potrà fare, sempre previa approvazione dell’autorità veterinaria competente. Anche le preparazioni di carni possono essere sottoposte a frollatura a secco, alle medesime condizioni delle carni fresche (punto 2bis).
Marchio di identificazione (Bollo ovale): viene modificato l’allegato II, punto 8. L’attuale marchio di identificazione non ripoterà più la dicitura “CE” bensì la dicitura “UE “. Tuttavia, il marchio “CE” potrà continuare ad essere utilizzato fino al 31/12/2028 e le carni e/i prodotti a base di carne recanti tale marchio apposto prima di detta data potranno rimanere sul mercato.
Raccolta carcasse in più macelli: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, punto 3, lettera b). Viene prevista la possibilità della raccolta delle carcasse da un massimo di tre macelli (attualmente la raccolta è autorizzata da un unico macello) o da un deposito frigorifero che raccoglie direttamente dai macelli.
Controllo temperatura durante il trasporto: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VII, punto 3, lettere da iv) a viii). Attualmente è prevista la possibilità di trasporto delle carni a caldo a determinate condizioni. Per quanto riguarda trasporti della durata massima di 30 ore, attualmente tale facoltà è prevista esclusivamente per le carni suine. Con la modifica, sarà possibile il trasporto a caldo fino ad un massimo di 30 ore anche per le carni bovine e le carni ovi-caprine (se prima dell’inizio del trasporto è raggiunta una temperatura nella parte più interna inferiore a 15°C, per le frattaglie di 7°C).
Inoltre, ogni partita di carne deve essere accompagnata da una dichiarazione dell’OSA (gestore del macello) con le seguenti indicazioni:
a) durata della refrigerazione prima del carico (dalle ore … del gg/mm/anno alle ore del gg/mm/anno);
b) l’ora in cui è iniziato il carico (ore …del gg/mm/anno);
c) temperatura superficiale delle carni in quel momento (+… °C). La temperatura di trasporto massima cui le carni possono essere esposte, ambientale, dal momento del carico fino all’ultima consegna, rilevabile dal termometro registratore con stampante sul posto, per le carni bovine, ovine e caprine: +6° C per trasporti fino a 6 ore; + 3° C per trasporti fino a 60 ore; carni suine:+ 6° C per trasporti fino a 30 ore. Per il trasporto di carni suine oltre le 6 ore e fino a 30 ore, è necessaria anche una temperatura interna delle carni non superiore a + 15°C; I, Capitolo IV, punto 1. Come regola generale, gli animali presentati alla macellazione in un macello sono macellati in tale struttura. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti del macello, il veterinario ufficiale può consentire la movimentazione verso un altro macello.
d) La data (gg/mm/anno) dell’autorizzazione;
e) il nome dell’Autorità competente (ASL…) che rilascia la deroga.
Informazione Catena Alimentare: viene modificato l’Allegato II, Sezione III. Anche i centri di lavorazione della selvaggina dovranno ricevere le Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA) nel caso in cui la selvaggina da allevamento viene macellata nel luogo di origine e inviata al centro di lavorazione.
Possibilità macellazione animali in altro macello in casi eccezionali: è stato modificato l’Allegato III, Sezione I, Capitolo IV, punto 1. Come regola generale, gli animali presentati alla macellazione in un macello sono macellati in tale struttura. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti del macello, il veterinario ufficiale può consentire la movimentazione verso un altro macello.
Macelli mobili: è stato modificato l’Allegato III, Sezione I, Capitolo II. Visto il sempre maggiore utilizzo di macelli mobili viene stabilito che gli stessi devono operare in cooperazione con strutture di macellazione permanenti.
Macellazione in azienda ovi-caprini: viene modificato l’Allegato III, Capitolo VI bis. Dal 2021 in azienda sono consentiti, a determinate condizioni, lo stordimento e il dissanguamento di un numero limitato di bovini, suini ed equini. Fino a 3 bovini, fino a 3 equini e fino a 6 suini. Viene introdotta la possibilità di macellare in azienda anche gli animali della specie ovi-caprina fino ad un massimo di 9 animali.
Ora, il nuovo regolamento estende la possibilità di ricorrere alla macellazione presso l’azienda anche degli ovicaprini. Le nuove norme consentono lo stordimento e il dissanguamento in allevamento per limitare i rischi all’allevatore e all’animale sollevato. Per tali procedure è richiesta l’applicazione di norme igieniche rigorose, la presenza di un Veterinario ufficiale e un accordo tra il macello e il proprietario dell’animale. Tale cambiamento cerca di ridurre lo stress degli animali ed evitare i problemi di igiene che insorgono durante il trasporto al macello. Uno degli obiettivi della macellazione in azienda è evitare qualsiasi rischio per l’operatore, oltre che prevenire lesioni agli animali durante il trasporto. Le misure si applicheranno agli animali che vivono in condizioni di libertà e che non sono abituati a essere manipolati e confinati.
Il suddetto regolamento entrerà in vigore il 9 novembre 2024.