Il Regolamento Ue 2021/520 ha introdotto nuovi obblighi temporali di regi strazione e identificazione di animali del le specie bovina, ovina, caprina e suina nella Banca Dati Nazionale (BDN) di Te ramo. L’art. 3 del citato regolamento pre vede un tempo massimo di sette giorni per la registrazione di ciascun movimento, nascita o decesso degli animali. Cosa cambia rispetto al passato? Le movimentazioni degli animali dovevano essere registrate in BDN entro sette giorni. L’unica eccezione a questa tempistica era prevista per gli allevatori che non gestiva no autonomamente l’aggiornamento della BDN ma si avvalevano di un soggetto terzo delegato (ad esempio Coldiretti). I delegati, infatti, disponevano di ulteriori cinque giorni lavorativi successivi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’allevatore per effettuare l’aggiornamento della BDN.
Con questo aggiornamento normativo, spariscono i cinque giorni lavorativi con cessi ai delegati e a partire dal 25 aprile 2021 le informazioni relative a movi menti, nascite e decessi di bovini, ovini, caprini e suini devono essere registrate in BDN entro il termine di sette giorni dall’evento.
È fondamentale che tutti gli allevatori si adeguino alle nuove disposizioni al fine di evitare l’applicazione di sanzioni e la de curtazione dei premi Pac. Infatti, l’identificazione e la registrazione degli animali rappresenta una regola che ogni agricoltore deve rispettare (condizionalità) per poter beneficiare dei fondi comunitari, la cui inadempienza determina una per centuale di riduzione dall’ 1% fino alla totale esclusione degli aiuti. Il rispetto delle tempistiche di aggiornamento dei capi in BDN è fondamentale anche per poter percepire il sostegno accoppiato zootecnia (art. 52 del Reg. UE n. 1307/2013) ossia gli interventi che si articolano in diversi premi destinati agli allevatori di bovine da latte, se rispettano determina ti requisiti qualitativi ed igienico sanitari del latte (cellule somatiche proteine e carica batterica), oppure a favore delle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici delle razze bovine da carne, oppure quello riconosciuto per la macellazione dei bovini da carne ma cellati di età compresa tra 12 e 24 mesi, o ancora per il settore ovicaprino. I capi non conformi ai limiti temporali sopra indicati sono esclusi da ogni pagamento. L’eventuale violazione del termine di sette giorni se accertata dai SSVV può comportare, in aggiunta a quanto sopra riportato, anche l’applicazione di sanzio ni amministrative pecuniarie.
Il ministero della Salute, al fine di sem plificare la registrazione delle movimentazioni in BDN, per i capi bovini, suini e ovicaprini ha sviluppato una funzionalità che registra automaticamente in anagrafe le uscite o gli ingressi il settimo giorno dopo la data di partenza/arrivo degli animali in allevamento in base del le informazioni contenute nel modello 4 informatizzato. La registrazione automatizzata delle movimentazioni è già attiva per i bovini, mentre verrà avviata dal 21 giugno 2021 per gli ovicaprini e dal 21 luglio 2021 per i suini.
Raccomandiamo comunque la massima attenzione e il rispetto del termine dei set te giorni per l’aggiornamento della BDN.
Banca dati nazionale: termini di registrazione e identificazione dei capi
Il Regolamento Ue 2021/520 ha introdotto nuovi obblighi temporali di regi strazione e identificazione di animali del le specie bovina, ovina, caprina e suina nella Banca Dati Nazionale (BDN) di Te ramo. L’art. 3 del citato regolamento pre vede un tempo massimo di sette giorni per la registrazione di ciascun movimento, nascita o decesso degli animali. Cosa cambia rispetto al passato? Le movimentazioni degli animali dovevano essere registrate in BDN entro sette giorni. L’unica eccezione a questa tempistica era prevista per gli allevatori che non gestiva no autonomamente l’aggiornamento della BDN ma si avvalevano di un soggetto terzo delegato (ad esempio Coldiretti). I delegati, infatti, disponevano di ulteriori cinque giorni lavorativi successivi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’allevatore per effettuare l’aggiornamento della BDN.
Con questo aggiornamento normativo, spariscono i cinque giorni lavorativi con cessi ai delegati e a partire dal 25 aprile 2021 le informazioni relative a movi menti, nascite e decessi di bovini, ovini, caprini e suini devono essere registrate in BDN entro il termine di sette giorni dall’evento.
È fondamentale che tutti gli allevatori si adeguino alle nuove disposizioni al fine di evitare l’applicazione di sanzioni e la de curtazione dei premi Pac. Infatti, l’identificazione e la registrazione degli animali rappresenta una regola che ogni agricoltore deve rispettare (condizionalità) per poter beneficiare dei fondi comunitari, la cui inadempienza determina una per centuale di riduzione dall’ 1% fino alla totale esclusione degli aiuti. Il rispetto delle tempistiche di aggiornamento dei capi in BDN è fondamentale anche per poter percepire il sostegno accoppiato zootecnia (art. 52 del Reg. UE n. 1307/2013) ossia gli interventi che si articolano in diversi premi destinati agli allevatori di bovine da latte, se rispettano determina ti requisiti qualitativi ed igienico sanitari del latte (cellule somatiche proteine e carica batterica), oppure a favore delle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici delle razze bovine da carne, oppure quello riconosciuto per la macellazione dei bovini da carne ma cellati di età compresa tra 12 e 24 mesi, o ancora per il settore ovicaprino. I capi non conformi ai limiti temporali sopra indicati sono esclusi da ogni pagamento. L’eventuale violazione del termine di sette giorni se accertata dai SSVV può comportare, in aggiunta a quanto sopra riportato, anche l’applicazione di sanzio ni amministrative pecuniarie.
Il ministero della Salute, al fine di sem plificare la registrazione delle movimentazioni in BDN, per i capi bovini, suini e ovicaprini ha sviluppato una funzionalità che registra automaticamente in anagrafe le uscite o gli ingressi il settimo giorno dopo la data di partenza/arrivo degli animali in allevamento in base del le informazioni contenute nel modello 4 informatizzato. La registrazione automatizzata delle movimentazioni è già attiva per i bovini, mentre verrà avviata dal 21 giugno 2021 per gli ovicaprini e dal 21 luglio 2021 per i suini.
Raccomandiamo comunque la massima attenzione e il rispetto del termine dei set te giorni per l’aggiornamento della BDN.