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Banca dati nazionale: termini di registrazione e identificazione dei capi

Il Regolamento Ue 2021/520 ha introdotto nuovi obblighi temporali di regi strazione e identificazione di animali del le specie bovina, ovina, caprina e suina nella Banca Dati Nazionale (BDN) di Te ramo. L’art. 3 del citato regolamento pre vede un tempo massimo di sette giorni  per la registrazione di ciascun movimento, nascita o decesso degli animali. Cosa cambia rispetto al passato? Le movimentazioni degli animali dovevano  essere registrate in BDN entro sette giorni.  L’unica eccezione a questa tempistica era  prevista per gli allevatori che non gestiva no autonomamente l’aggiornamento della  BDN ma si avvalevano di un soggetto terzo  delegato (ad esempio Coldiretti). I delegati, infatti, disponevano di ulteriori  cinque giorni lavorativi successivi dalla  data di ricevimento della comunicazione da parte dell’allevatore per effettuare  l’aggiornamento della BDN. 

Con questo aggiornamento normativo,  spariscono i cinque giorni lavorativi con cessi ai delegati e a partire dal 25 aprile  2021 le informazioni relative a movi menti, nascite e decessi di bovini, ovini,  caprini e suini devono essere registrate  in BDN entro il termine di sette giorni  dall’evento. 

È fondamentale che tutti gli allevatori si  adeguino alle nuove disposizioni al fine di  evitare l’applicazione di sanzioni e la de curtazione dei premi Pac. Infatti, l’identificazione e la registrazione degli animali  rappresenta una regola che ogni agricoltore deve rispettare (condizionalità) per  poter beneficiare dei fondi comunitari,  la cui inadempienza determina una per centuale di riduzione dall’ 1% fino alla totale esclusione degli aiuti. Il rispetto delle  tempistiche di aggiornamento dei capi  in BDN è fondamentale anche per poter  percepire il sostegno accoppiato zootecnia (art. 52 del Reg. UE n. 1307/2013)  ossia gli interventi che si articolano in  diversi premi destinati agli allevatori di  bovine da latte, se rispettano determina ti requisiti qualitativi ed igienico sanitari  del latte (cellule somatiche proteine e  carica batterica), oppure a favore delle  vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici  o ai Registri anagrafici delle razze bovine  da carne, oppure quello riconosciuto per la macellazione dei bovini da carne ma cellati di età compresa tra 12 e 24 mesi,  o ancora per il settore ovicaprino. I capi  non conformi ai limiti temporali sopra indicati sono esclusi da ogni pagamento. L’eventuale violazione del termine di  sette giorni se accertata dai SSVV può  comportare, in aggiunta a quanto sopra riportato, anche l’applicazione di sanzio ni amministrative pecuniarie. 

Il ministero della Salute, al fine di sem plificare la registrazione delle movimentazioni in BDN, per i capi bovini, suini  e ovicaprini ha sviluppato una funzionalità che registra automaticamente in  anagrafe le uscite o gli ingressi il settimo  giorno dopo la data di partenza/arrivo  degli animali in allevamento in base del le informazioni contenute nel modello 4  informatizzato. La registrazione automatizzata delle movimentazioni è già attiva  per i bovini, mentre verrà avviata dal 21  giugno 2021 per gli ovicaprini e dal 21  luglio 2021 per i suini. 

Raccomandiamo comunque la massima  attenzione e il rispetto del termine dei set te giorni per l’aggiornamento della BDN. 

Banca dati nazionale: termini di registrazione e identificazione dei capi

Il Regolamento Ue 2021/520 ha introdotto nuovi obblighi temporali di regi strazione e identificazione di animali del le specie bovina, ovina, caprina e suina nella Banca Dati Nazionale (BDN) di Te ramo. L’art. 3 del citato regolamento pre vede un tempo massimo di sette giorni  per la registrazione di ciascun movimento, nascita o decesso degli animali. Cosa cambia rispetto al passato? Le movimentazioni degli animali dovevano  essere registrate in BDN entro sette giorni.  L’unica eccezione a questa tempistica era  prevista per gli allevatori che non gestiva no autonomamente l’aggiornamento della  BDN ma si avvalevano di un soggetto terzo  delegato (ad esempio Coldiretti). I delegati, infatti, disponevano di ulteriori  cinque giorni lavorativi successivi dalla  data di ricevimento della comunicazione da parte dell’allevatore per effettuare  l’aggiornamento della BDN. 

Con questo aggiornamento normativo,  spariscono i cinque giorni lavorativi con cessi ai delegati e a partire dal 25 aprile  2021 le informazioni relative a movi menti, nascite e decessi di bovini, ovini,  caprini e suini devono essere registrate  in BDN entro il termine di sette giorni  dall’evento. 

È fondamentale che tutti gli allevatori si  adeguino alle nuove disposizioni al fine di  evitare l’applicazione di sanzioni e la de curtazione dei premi Pac. Infatti, l’identificazione e la registrazione degli animali  rappresenta una regola che ogni agricoltore deve rispettare (condizionalità) per  poter beneficiare dei fondi comunitari,  la cui inadempienza determina una per centuale di riduzione dall’ 1% fino alla totale esclusione degli aiuti. Il rispetto delle  tempistiche di aggiornamento dei capi  in BDN è fondamentale anche per poter  percepire il sostegno accoppiato zootecnia (art. 52 del Reg. UE n. 1307/2013)  ossia gli interventi che si articolano in  diversi premi destinati agli allevatori di  bovine da latte, se rispettano determina ti requisiti qualitativi ed igienico sanitari  del latte (cellule somatiche proteine e  carica batterica), oppure a favore delle  vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici  o ai Registri anagrafici delle razze bovine  da carne, oppure quello riconosciuto per la macellazione dei bovini da carne ma cellati di età compresa tra 12 e 24 mesi,  o ancora per il settore ovicaprino. I capi  non conformi ai limiti temporali sopra indicati sono esclusi da ogni pagamento. L’eventuale violazione del termine di  sette giorni se accertata dai SSVV può  comportare, in aggiunta a quanto sopra riportato, anche l’applicazione di sanzio ni amministrative pecuniarie. 

Il ministero della Salute, al fine di sem plificare la registrazione delle movimentazioni in BDN, per i capi bovini, suini  e ovicaprini ha sviluppato una funzionalità che registra automaticamente in  anagrafe le uscite o gli ingressi il settimo  giorno dopo la data di partenza/arrivo  degli animali in allevamento in base del le informazioni contenute nel modello 4  informatizzato. La registrazione automatizzata delle movimentazioni è già attiva  per i bovini, mentre verrà avviata dal 21  giugno 2021 per gli ovicaprini e dal 21  luglio 2021 per i suini. 

Raccomandiamo comunque la massima  attenzione e il rispetto del termine dei set te giorni per l’aggiornamento della BDN.