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Origine delle carni nei prodotti trasformati

Prorogato al 31/12/2022 il decreto interministeriale che impone di indicare in etichetta l’origine della materia prima per i prodotti a base di carne

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio il decreto interministeriale che proroga al 31 dicembre 2022 l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima per diversi alimenti, tra cui i salumi.

Come noto infatti, il DM che aveva introdotto tale obbligo per i nostri prodotti – avendo carattere “sperimentale” avrebbe dovuto terminare i propri effetti alla fine del corrente anno. Nelle more dell’adozione di una normativa armonizzata sulla materia a livello comunitario, il governo italiano ha disposto la proroga citata in premessa. Nulla cambia rispetto alla situazione attuale rispetto ai requisiti da rispettare in termini di etichettatura dei prodotti a base di carne. Risulta evidente la tardività della pubblicazione del provvedimento posto che, le norme sopra citate, avrebbero dovuto perdere efficacia dal 31.01 u.s. e, quindi, già da più di un mese.

Ricordiamo che le disposizioni del presente decreto si applicano alle carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, alle preparazioni di carni suine e ai prodotti a base di carne suina.
Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea. Si ricorda che, rispetto alla disciplina nazionale quella comunitaria di cui al Reg. 775/2018 in materia di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, risulta essere meno rigorosa soprattutto per quel che concerne i presupposti applicativi. Se infatti le norme nazionali prevedono l’indicazione incondizionata dell’origine della materia prima per tutti gli alimenti rientranti nell’ambito di applicazione dei decreti, l’art. 26\3 del Reg. 1169\2011 prevede oneri informativi aggiuntivi solo nel solo caso in cui il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento sia dichiarato e non coincida con quello dell’ingrediente primario.

Ciò significa che, nel caso in cui l’etichetta del prodotto non rechi alcun vanto di italianità o immagini evocanti l’origine o la provenienza del prodotto finito, o vi sia coincidenza tra l’origine dell’alimento inteso come luogo di trasformazione sostanziale e quella di allevamento ecc. dell’ingrediente primario, nessuna indicazione sarà richiesta a norma della disciplina comunitaria (diversamente da quella nazionale).

Origine delle carni nei prodotti trasformati

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio il decreto interministeriale che proroga al 31 dicembre 2022 l’obbligo dell’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima per diversi alimenti, tra cui i salumi.

Come noto infatti, il DM che aveva introdotto tale obbligo per i nostri prodotti – avendo carattere “sperimentale” avrebbe dovuto terminare i propri effetti alla fine del corrente anno. Nelle more dell’adozione di una normativa armonizzata sulla materia a livello comunitario, il governo italiano ha disposto la proroga citata in premessa. Nulla cambia rispetto alla situazione attuale rispetto ai requisiti da rispettare in termini di etichettatura dei prodotti a base di carne. Risulta evidente la tardività della pubblicazione del provvedimento posto che, le norme sopra citate, avrebbero dovuto perdere efficacia dal 31.01 u.s. e, quindi, già da più di un mese.

Ricordiamo che le disposizioni del presente decreto si applicano alle carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, alle preparazioni di carni suine e ai prodotti a base di carne suina.
Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea. Si ricorda che, rispetto alla disciplina nazionale quella comunitaria di cui al Reg. 775/2018 in materia di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, risulta essere meno rigorosa soprattutto per quel che concerne i presupposti applicativi. Se infatti le norme nazionali prevedono l’indicazione incondizionata dell’origine della materia prima per tutti gli alimenti rientranti nell’ambito di applicazione dei decreti, l’art. 26\3 del Reg. 1169\2011 prevede oneri informativi aggiuntivi solo nel solo caso in cui il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’alimento sia dichiarato e non coincida con quello dell’ingrediente primario.

Ciò significa che, nel caso in cui l’etichetta del prodotto non rechi alcun vanto di italianità o immagini evocanti l’origine o la provenienza del prodotto finito, o vi sia coincidenza tra l’origine dell’alimento inteso come luogo di trasformazione sostanziale e quella di allevamento ecc. dell’ingrediente primario, nessuna indicazione sarà richiesta a norma della disciplina comunitaria (diversamente da quella nazionale).